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Il biotestamento è legge. Cosa prevede e quale è la reazione della Chiesa?
E’ arrivato anche l’ok da parte del Senato al Ddl sul biotestamento con 180 sì, 71 no e 6 astenuti. Adesso è ufficiale e si può dire a gran voce: il biotestamento è legge. “Biotestamento: dal Senato via libera a una scelta di civiltà. Un passo avanti per la dignità della persona”, questo il commento del premier Paolo Gentiloni su Twitter.
Nella giornata di mercoledì l’Assemblea di Palazzo Madama aveva respinto tutte le proposte emendative. Molte proposte di modifica sono state “cangurate”, ossia ridotte di numero, ma tutte, sono state respinte. A favore del disegno di legge, oltre a Pd e M5s anche Ala, Mdp e Sinistra Italiana. Hanno votato invece per il no Lega e Forza Italia. Tra gli emendamenti respinti nell’aula del Senato con voto segreto quello a prima firma Gaetano Quagliariello (Idea), che chiedeva di mantenere sempre i trattamenti di sostegno vitale, ovvero l’idratazione e nutrizione. Uno dei nodi del provvedimento. L’articolo 8 del provvedimento prevede che il Ministro della salute trasmetta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, a decorrere dall’anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sull’applicazione della medesima. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di febbraio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministero della salute.
Qual è il nucleo del provvedimento ora divenuto legge?
Centrali l’articolo 1 che si concentra sul consenso informato e l’articolo 4 che riguarda, a sua volta, le disposizioni anticipate di trattamento (le Dat). Il primo prevede che, nel rispetto della Costituzione Italiana, nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Il secondo che «ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso Disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali». Le Dat, sempre revocabili, risultano inoltre vincolanti per il medico e «in conseguenza di ciò – si afferma – è esente da responsabilità civile o penale».
La legge, in sintesi, tutela il diritto alla vita, alla salute, ma anche il diritto alla dignità e all’autodeterminazione. Sempre nel primo articolo, che introduce al testo, si spiega che necessario risulta un documento scritto (o altre forme nel caso in cui il paziente sia impossibilitato) per esprimere le proprie volontà – che possono essere sempre modificate o revocate in qualsiasi momento – riguardo alle cure e ai trattamenti. Nel consenso “si incontrano – si legge nel testo – l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico”. Restando sempre all’articolo 1 si specifica cosa può essere previsto nelle volontà del paziente che ha il diritto di rifiutare “qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso”. Tra questi rientrano anche la nutrizione e l’idratazione artificiale. L’articolo 1, inoltre, solleva da responsabilità civile o penale il medico il quale “è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo”.
Il medico, dal canto suo, ha invece il dovere di garantire al paziente una terapia del dolore e l’erogazione delle cure palliative, adoperandosi per alleviare le sue sofferenze. “Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte – si legge nell’articolo 2 – il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati”. Più delicata la questione relativa i minori o le persone legalmente incapaci che necessitano del consenso espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dell’amministratore di sostegno.
Quale la reazione della Chiesa cattolica italiana?
Garantire al medico l’obiezione di coscienza, evitare che il no all’accanimento terapeutico sconfini nell’eutanasia rinunciando a idratazione e alimentazione, evitare di fare del malato terminale uno “scarto”. In questi termini, in vista della votazione odierna al Senato, si è espresso il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Commentando anche le parole di Papa Francesco contenute nel messaggio per la Giornata mondiale del malato, il porporato aveva invitato gli attori politici a riflettere sul rischio di toccare aspetti indisponibili della vita umana. Più duro ed esplicito il cardinale di Firenze Giuseppe Betori, ex segretario della Cei, che ha denunciato che il disegno di legge “in alcuni punti appare assai problematico”. Una posizione più decisa di quella del segretario di Stato vaticano Pietro Parolin che a Tv2000 ha sottolineato come Papa Francesco “non ha fatto altro che ribadire la posizione della Chiesa. Quindi ‘no’ alla eutanasia e nello stesso tempo ‘no’ all’accanimento terapeutico. Bisogna trovare una legge che si muova tra questi due paletti”.