Il Dpcm sui nuovi Lea abroga il tanto discusso decreto appropriatezza, che dava una stretta a circa 200 tra visite e esami e aveva ricevuto dure critiche da medici e sindacati
Ve lo ricordate il decreto appropriatezza? Quel decreto tanto discusso e contestato che individuava le condizioni di erogabilità e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva per circa 200 prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Medici, pazienti, sindacati, tutti avevano contestato il provvedimento, chiamato anche taglia-esami, rilevando più volte le criticità e la inapplicabilità delle norme e sostenendo che avrebbero provocato un aggravio dei costi per i cittadini. In sintesi, il decreto prevedeva che, nell’ottica della razionalizzazione e contenimento della spesa, esami e visite considerati inappropriati, cioè al di fuori delle condizioni di erogabilità stabilite, fossero totalmente a carico dell’assistito.
Il decreto originario prevedeva anche sanzioni per i medici che avessero prescritto prestazioni inappropriate a carico del servizio sanitario, ma le dure contestazioni hanno costretto il governo a un sostanziale dietrofront. Con la circolare del 25 marzo 2016 era partita la sperimentazione.
Ora, con l’aggiornamento dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (Lea) cambia tutto: Le prestazioni sottoposte a condizioni di erogabilità diventano circa 40, mentre per le altre vi saranno delle indicazioni prescrittive. Il DPCM sui LEA infatti prevede l’abrogazione del ‘Decreto Appropriatezza’ del 9 dicembre 2015.
L’art. 63 chiarisce che “le disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui agli articoli 15 e 16 e relativi allegati, entrano in vigore dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste dalle medesime disposizioni. Dalla medesima data sono abrogati il decreto ministeriale 22 luglio 1996 recante ‘Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe’ e il decreto ministeriale 9 dicembre 2015 recante ‘Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale’.
Come ha spiegato Guido Marinoni, segretario della Fimmg provinciale di Bergamo, “Le condizioni di erogabilità, cioè le situazioni in cui la prescrivibilità, e quindi la rimborsabilità a carico del Ssn sarà limitata a specifiche situazioni, per cui dovrà essere apposta una nota sulla ricetta, saranno pochissime: alcune prestazioni di medicina nucleare, i test genetici e poco altro”. Per quanto riguarda le altre “saranno indicazioni di appropriatezza prescrittiva. Il medico non dovrà riportare alcuna nota, ma sarà sufficiente l’espressione del quesito diagnostico, importante anche per comunicare con il collega che erogherà la prestazione. Il medico non sarà vincolato al caso singolo, ma potrà adattare le indicazioni delle linee guida alle reali condizioni del paziente”, salvaguardando così l’autonomia professionale. “Le indicazioni di appropriatezza prescrittiva – ha aggiunto – costituiranno certamente un parametro di riferimento per le attività di verifica del comportamento prescrittivo generale del medico, che saranno previste dai contratti dei medici dipendenti e dalle convenzioni, ma non si tratterà di entrare nel merito della singola prescrizione, bensì di verificare l’aderenza complessiva del medico alle evidenze scientifiche”.