Differenze e vantaggi tra la ricetta elettronica e quella cartacea
La ricetta medica è un vero e proprio documento che consente al paziente di prenotare visite specialistiche, esami diagnostici e di poter ritirare o acquistare i farmaci che richiedono una prescrizione medica. La prescrizione medica è diventata completamente digitale e può essere inviata via mail, sms o attraverso Fascicolo sanitario elettronico. Il 19 marzo del 2020 con l’obiettivo di limitare gli spostamenti a causa dell’emergenza Coronavirus, il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha firmato un’ordinanza per la dematerializzazione della ricetta medica per consentire al cittadino di ottenere online il relativo promemoria, senza bisogno di recarsi fisicamente dal dottore. Oltre alla ricetta rossa per la prescrizione di farmaci a carico del SSN, anche la ricetta bianca, per la prescrizione di farmaci a carico cittadino, diventa elettronica. Il 30 gennaio 2021 entrerà in vigore il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre, pubblicato in Gazzetta Ufficiale che ha dato il via libera alla Dematerializzazione delle ricette mediche bianche.
In modo simile a quanto già accade per la “ricetta rossa” relativa a farmaci acquistabili in farmacia e a carico del servizio sanitario, il decreto istituisce il nuovo codice di ricetta, Nrbe (Numero della ricetta bianca elettronica) anche per la ‘ricetta bianca’. Il medico compilerà la prescrizione in formato elettronico riportando i dati relativi al codice fiscale del paziente, la prestazione e la data. Poi potrà rilasciarne all’assistito il promemoria cartaceo o, fintanto che dura l’emergenza Covid, trasmettere la ricetta tramite e-mail o messaggi telefonici. Il paziente sceglierà la farmacia in cui utilizzare la ricetta. Quest’ultima, “nel caso in cui i farmaci siano disponibili ed erogabili, accetta la richiesta e provvede all’erogazione”.
Fino al perdurare dell’emergenza Covid-19, l’assistito che ha ricevuto la ricetta elettronica da parte del medico può inoltrarne direttamente il numero alla farmacia prescelta tramite mail e messaggi telefonici, e questa potrà anche recapitare i medicinali all’assistito. Nel periodo post pandemico, invece, non sarà più il cittadino a interloquire con la farmacia, ma avverrà tutto tramite il Sistema di accoglienza centrale (Sac), attraverso il quale l’assistito sceglierà la farmacia e quest’ultima verrà avvisata e comunicherà la presa in carico della richiesta. Sarà infine sempre il Sac a darne notifica al paziente che provvederà al ritiro dei medicinali presso la farmacia.
Quali sono le caratteristiche e le differenze tra la ricetta rossa e quella bianca?
A spiegarlo, Altroconsumo, l’associazione per la tutela e difesa dei consumatori, nel progetto in “Diritti in Salute” . Esistono due tipi di ricetta: quella del ricettario regionale, che permette l’erogazione di farmaci e prestazioni a carico del servizio sanitario; la cosiddetta ricetta ‘bianca’ del ricettario personale del medico, che permette comunque l’erogazione delle prestazioni e dei farmaci, a completo carico del cittadino. I farmaci, i presidi, gli esami, le visite specialistiche, le prestazioni terapeutiche possono essere sulla ricetta del servizio sanitario o sulla ricetta ‘bianca’ a seconda di chi li prescrive e delle condizioni di prescrivibilità: non tutti i medicinali o gli approfondimenti diagnostici possono essere prescritti a carico del servizio sanitario (secondo i Lea), oppure per tutti i cittadini (secondo le note Aifa), né tutti i medici possono prescrivere a carico del servizio sanitario.
LA RICETTA ROSSA: definita così per la bordatura colorata dei campi che il medico compila con i dati necessari. Può essere compilata solamente dai medici dipendenti di strutture pubbliche o convenzionati con il servizio sanitario nazionale e viene utilizzata per la prescrizione di una terapia farmacologica, la prescrizione di un esame diagnostico o una visita specialistica a carico del servizio sanitario. L’uso di una ricetta rossa non permette l’erogazione a carico del servizio sanitario di farmaci o prodotti parafarmaceutici non compresi tra le formulazioni del prontuario farmaceutico regionale, né di esami, visite o terapie non comprese nei Lea o nelle disposizioni della propria regione.
I medici dipendenti e convenzionati con il servizio sanitario utilizzano questo ricettario solo nell’ambito dell’esercizio della loro attività di medici del servizio sanitario nazionale. Se un medico svolge anche attività privata in quel contesto egli non è più un ‘medico pubblico’ bensì un medico privato e quindi non può prescrivere farmaci a carico del Ssn, ma deve utilizzare esclusivamente la cosiddetta ‘ricetta bianca’. Lo stesso vale anche per il medico ospedaliero che svolge anche attività libero professionale in intra moenia: in quell’ambito non può usare il ricettario regionale. La ricetta rossa è valida in tutte le farmacie del territorio italiano, perché assicura al paziente di ritirare i farmaci che richiedono prescrizione medica, ma al di fuori della propria regione di residenza, a fronte della dispensazione del farmaco il paziente dovrà pagare l’intero importo. Nella propria regione, invece, l’assistito dovrà solo corrispondere l’importo del ticket e l’eventuale differenza rispetto al prezzo di riferimento del generico a costo più basso. I problemi legati alla validità regionale della ricetta sono superati dalla trasformazione della ricetta cartacea in ricetta elettronica, detta anche ricetta dematerializzata (dal momento che non è più su supporto cartaceo) e rappresenta un’evoluzione della classica ricetta rossa, raggiunta grazie a un processo di digitalizzazione arrivato anche in ambito sanitario.
LA RICETTA BIANCA: è quella che il medico compila su carta bianca, sulla quale siano però riportati: il nome e cognome del medico; la data; il luogo; la firma autografa del medico. In questo caso, il nome dell’assistito non è strettamente necessario. Su ricetta bianca possono essere prescritte tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di norma correlate alla propria branca di specializzazione e i farmaci, prestazioni che saranno sempre a carico del cittadino assistito. Per la prescrizione a carico del servizio sanitario è infatti necessaria la ricetta del ricettario regionale ed è valida in tutte le farmacie italiane.
La ricetta bianca può essere considerata ‘ripetibile’ e ‘non ripetibile’: è considerata ‘ripetibile’ quando prescrive un farmaco che la legge prevede sia dispensabile più volte in un arco temporale definito. Secondo la normativa attuale, un farmaco dispensabile con ricetta ripetibile può essere venduto fino a 10 volte nell’arco di 6 mesi, salvo diversa indicazione da parte del medico. Se il medico invece precisa un numero di confezioni maggiore di uno, la ripetibilità decade e la ricetta permette di ritirare solo quel quantitativo specifico. L’unica eccezione riguarda le ricette ripetibili contenenti la prescrizione di alcuni farmaci (come quelli presenti nella sezione ‘E’ della tabella delle sostanze attive stupefacenti e psicotrope), nel cui caso la ripetibilità è limitata a 3 volte in 30 giorni. Se invece la ricetta prescrive un farmaco soggetto a prescrizione non ripetibile, la ricetta è utilizzabile dal paziente una sola volta entro 30 giorni, per un quantitativo di confezioni prescritte coerente con il limite di terapia di 30 giorni; il farmacista ritirerà la ricetta al momento della consegna del farmaco.
Cosa cambia con la ricetta elettronica?
Con la ricetta elettronica, il medico non compila più la ricetta cartacea rossa, ma inserisce una richiesta sul suo computer con: il suo numero identificativo; i dati del paziente; il farmaco o l’esame prescritto; eventuali esenzioni. Una volta andata a buon fine, il medico consegna un promemoria da portare in farmacia per ritirare i medicinali o prenotare la visita. Qualora il sistema di trasmissione della ricetta dematerializzata non risultasse funzionante, o il sistema impiegasse un tempo superiore agli 8 secondi per stampare il promemoria, parte in automatico la stampa della tradizionale ricetta rossa. Nel caso in cui si dovesse perdere il promemoria, a differenza della ricetta cartacea, si potrà comunque acquistare il farmaco perché la prescrizione è registrata nei database, accessibili da tutte le farmacie. In attesa che la ricetta elettronica venga adottata ovunque, per le ricette cartacee valgono ancora le vecchie regole.
Al contrario della ricetta cartacea, la ricetta elettronica permette di ritirare i farmaci in qualunque regione diversa dalla propria senza pagare il prezzo del farmaco, ma solo il ticket della propria regione di residenza e l’eventuale differenza rispetto al prezzo di riferimento del generico a più basso costo. Non tutte le prescrizioni possono essere a oggi dematerializzate e la ricetta rossa è ancora indispensabile per: ossigeno; farmaci stupefacenti; sostanze psicotrope; farmaci in distribuzione per conto; farmaci che richiedono un piano terapeutico Aifa; farmaci prescritti al domicilio del paziente o in Rsa.