L’Italia ha vissuto, negli ultimi tempi, un aumento esponenziale dell’aspettativa di vita che, pur essendo un dato positivo, ha avuto come conseguenza il considerevole aumento di persone non più autosufficienti.
Questa situazione ha generato stati di ansia e angoscia che sono stati in parte risolti con la promulgazione della “legge sul Testamento Biologico”, un atto scritto con il quale tutti gli individui, se giuridicamente capaci, possono esprimere il proprio consenso o dissenso ai trattamenti sanitari, alle terapie e agli esami diagnostici ai quali vorrebbero essere o meno sottoposti nel momento in cui diventassero inadeguati.
È opportuno che il “testatore”, prima di redigere il testamento biologico, si informi preventivamente in modo esauriente, sulle conseguenze delle proprie scelte in merito all’idratazione e alla nutrizione artificiale, alle cure palliative, alle terapie sperimentali, alla rianimazione e anche al rifiuto alle cure.
La caratteristica principale del testamento biologico rimane quello di permettere di esprimere, oggi, le proprie decisioni in relazione a un evento futuro e incerto che riguardi la salute.
Il testamento biologico può essere scritto in tre forme:
- a mezzo di scrittura privata autenticata;
- con atto pubblico notarile;
- di pugno o al computer, senza dimenticare mai la sottoscrizione e la data.
Quest’ultima opzione permette anche a chi è in cura e capisce che le proprie forze, soprattutto quelle mentali, stanno per venirgli a mancare, di correre ai ripari e comunicare le proprie volontà agli operatori sanitari. Risulta quindi chiara l’intenzione del legislatore di agevolare, nel modo meno farraginoso possibile, la realizzazione delle volontà del paziente. Già molti ospedali si stanno attrezzando per predisporre formulari e procedure standard per semplificare ulteriormente questa scelta.
Non sempre però chi è intenzionato a manifestare anticipatamente le proprie preferenze di cura è in grado di scrivere: in questi casi -che sono in genere quelli più gravi- è stata garantita la possibilità di “testare” tramite videoregistrazione o avvalendosi di qualsiasi altro mezzo idoneo.
Ma chi redige il testamento biologico, come può essere certo che le sue volontà saranno davvero e comunque rispettate?
La legge sul punto è molto chiara: il contenuto del testamento biologico è vincolante, prima di tutto, per il medico che ha in carico il paziente. Pertanto, il professionista sanitario è obbligato, indipendentemente dalle proprie convinzioni etiche o professionali, a seguire pedissequamente le volontà dichiarate dal paziente, senza potersi opporre, salvo eccezioni previste dalla legge, pena il risarcimento dei danni per violazione del diritto all’autodeterminazione.
Oltre a questo, il rispetto delle dichiarazioni anticipate può essere monitorato da un soggetto, detto “fiduciario”, specificamente designato nel testamento biologico, che si assume la responsabilità di fare rispettare i desideri del “testatore”, anche in caso di conflitto con il medico.
Esiste, comunque sia, un’alternativa più classica al testamento biologico: la designazione preventiva di un amministratore di sostegno, eseguita dal futuro beneficiario, in piene facoltà mentali, a mezzo di atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Qualora venga designato un amministratore di sostegno, è certamente fondamentale che la persona prescelta sia a conoscenza della nomina: infatti sarà il “prescelto” a dover informare il giudice tutelare dell’esistenza di un atto di designazione preventiva e a chiedere conseguentemente la propria nomina, quale amministratore di sostegno del soggetto designante.
Comunemente oggi, il più delle volte, accade però che il soggetto non più capace di intendere e di volere sia privo e di testamento biologico, e di designazione preventiva di amministratore di sostegno.
In questa particolare circostanza, il medico è, comunque sia, investito del dovere specifico di curare e garantire gli interessi del malato incapace. La decisione ultima è sempre rimessa ai familiari più stretti del malato.